SOMMARIO: 1. L'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34 - 2. Il coordinamento con le previsioni dettate dall'art. 1 l. 29 dicembre 2022, n. 197 - 3. La non punibilità, già prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000, è riconosciuta, a condizioni di maggior favore, dall'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34 - 4. Osservazioni

L'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34 L' art. 23 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34 (di seguito, d.l.n. 34 / 2023 ) ha previsto, sotto la rubrica “ Causa speciale di non punibilità dei reati tributari ”, che i delitti di cui agli artt. 10-bis [ omesso versamento di ritenute certificate ], 10- ter [ omesso versamento di IVA ] e 10-quater , comma 1 [ indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti ] del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [di seguito, d.lgs. n. 74 del 2000], non sono punibili:

a) quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contributo secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della l . 29 dicembre 2022, n. 197 [recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ] (di seguito l.n. 197 / 2022 ), purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello;

b) e sempre che il contribuente dia immediata comunicazione, all'autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informi l'Agenzia delle Entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale...

Leggi l'articolo completo sul sito de "Il Penalista"