1. La donazione di partecipazioni di maggioranza e il passaggio generazionale

La donazione di partecipazioni di maggioranza in una società, soprattutto se effettuata nell’ambito di un patto di famiglia, costituisce un utile strumento di regolazione del passaggio generazionale, atteso anche che, il favorevole trattamento fiscale di tale operazione, al verificarsi di determinate condizioni.

2. La donazione della piena proprietà

In linea di principio la donazione di partecipazioni in una società, compiuta da persona fisica residente in Italia, o, comunque, relativa ad azioni o quote in società residenti nel territorio dello Stato, è soggetta in Italia ad imposte di successione e donazione. La base imponibile è determinata, per quanto riguarda le società non quotate, applicando l’aliquota d’imposta (attualmente compresa tra il 4% e l’8%) al valore del patrimonio netto contabile della società, quale risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o, in mancanza, l’ultimo inventario regolarmente redatto.

In caso di mancanza di entrambi i documenti sopra descritti, la base imponibile dovrebbe essere determinata in misura pari al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società, al netto delle passività (cfr. in senso conforme la Risposta ad Interpello n. 5/2021).

L’operazione in esame può, tuttavia, beneficiare dell’esenzione da imposte di donazione, se sono rispettate alcune condizioni (in parte) indicate nell’art. 3, comma 4 ter del d.lgs 346/90:

a) le partecipazioni devono essere relative ad una società, avente sede in Italia o in un paese dell’Unione Europea;

b) le partecipazioni, qualora relative alle società di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del DPR 917/86 (società di capitali), devono consentire ai donatari di esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria);

c) la donazione delle partecipazioni deve avere quali beneficiari i discendenti diretti o il/la coniuge del donante;

d) in caso di donazione di partecipazioni in società di capitali, i donatari devono mantenere il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento; nel caso in cui tale ultima condizione non venga rispettata, è dovuta l’imposta di successione e donazione, oltre a sanzioni ed interessi. 

Con riguardo ai requisiti oggettivi della norma, evidenziamo come la stessa sia applicabile, in linea di principio, a tutte le tipologie di società (per quanto dubbi sussistono con riferimento alle partecipazioni in società semplici, in particolare quelle che, a loro volta, non controllano società commerciali e non esercitano imprese agricole, per le ragioni che di seguito si diranno). Nella bozza di Schema di Decreto Legislativo modificativo del D.lgs 346/90, esaminato dal Governo lo scorso aprile, l’agevolazione viene estesa al trasferimento di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni  alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. È opportuno, poi, ricordare, che l’introduzione della norma in esame nell’ordinamento italiano trova fondamento nella raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994. Quest’ultima invitava gli Stati membri “ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro”, tra cui la previsione di imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione non eccessivamente gravose in modo tale da non mettere in pericolo la sopravvivenza dell’impresa. Alla luce di tale ricostruzione della ratio legis della disposizione in esame, l’esenzione non dovrebbe essere applicabile alle donazioni di partecipazioni in società che non esercitano un’impresa; sul punto, in senso conforme si registrano sia la Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. del 28/02/2023, n. 6082), sia l’Agenzia delle Entrate (cfr. da ultima la Risposta ad interpello n. 185 del 2023).

Nella bozza di Schema di Decreto Legislativo citata, la predetta restrizione non è stata riportata, non è chiaro se intenzionalmente, o meno; qualora il nuovo Testo Unico in materia di imposte di successione e donazione dovesse entrare in vigore nella versione attualmente pubblicata, sarà necessario verificare se si debba ancora tenere conto dei citati orientamenti restrittivi. Per quanto riguarda il requisito del trasferimento del controllo, (applicabile, come già accennato alle donazioni di partecipazioni in società di capitali e non a quelle in società di persone), l’agevolazione è riferibile solamente all’ipotesi in cui venga trasferito non solo quello della società trasferenda (anche nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in comunione dai donatari), ma anche dell’azienda esercitata da quest’ultima. Nell’ipotesi in cui la società trasferita non esercitasse il controllo su un’impresa (e.g. perché vengono trasferite partecipazioni in una holding che a sua volta non detiene, né direttamente né indirettamente partecipazioni di controllo) l’esenzione non sarebbe applicabile (cfr. la citata Risposta ad interpello n. 185 del 2023). Altresì non agevolabile è il trasferimento di una partecipazione in società di capitali che non consenta di acquisire il controllo, bensì solamente di integrarlo. Sul tema, il citato Schema di Decreto Legislativo, prevede, al contrario, che anche i trasferimenti che comportano l’integrazione del controllo siano esenti da imposta. In merito all’obbligo di detenzione quinquennale del controllo, tale requisito dovrebbe riguardare solo i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali e non verrebbe meno nel caso in cui la partecipazione ricevuta fosse dal donatario conferita in società, purché il conferente mantenga il controllo sulla partecipazione conferita. Si evidenzia, tuttavia, che la bozza di Schema di Decreto Legislativo modificativo del D.lgs 346/90 estende l’obbligo di mantenimento quinquennale della partecipazione anche ai trasferimenti di partecipazioni in società di persone. 

3. Donazione dell’usufrutto

La donazione dell’usufrutto di partecipazioni è soggetta anch’essa a imposta di successione e donazione, secondo regole analoghe a quella previste per il trasferimento della piena proprietà.

Al fine di determinare la base imponibile dell’imposta di donazione è necessario applicare al valore della piena proprietà i coefficienti desumibili dall’applicazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 131/1986. La donazione dell’usufrutto di partecipazioni societarie di maggioranza può beneficiare dell’esenzione di cui trattasi, a condizione che l’usufruttuario goda pienamente dei diritti amministrativi della partecipazione. L’agevolazione, con riferimento al trasferimento dell’usufrutto, è soggetta alle medesime condizioni previste per il trasferimento della piena proprietà.

4. Donazione della nuda proprietà

La donazione della nuda proprietà di partecipazioni è soggetta ad imposta di successione e donazione in modo simmetrico rispetto alla donazione dell’usufrutto. La base imponibile dell’imposta di donazione è determinabile in misura pari a quella relativa alla piena proprietà, diminuita del valore dell’usufrutto, calcolato come indicato al paragrafo precedente. A differenza della donazione dell’usufrutto di partecipazioni societarie di maggioranza, quella della nuda proprietà in linea di principio non può beneficiare dell’esenzione da imposta, fatto salvo il caso in cui, a seguito del trasferimento, il beneficiario acquisisca il controllo nella società partecipata.