1. Introduzione
La società semplice è la struttura societaria più elementare tra quelle disciplinate dal codice civile; l’articolo 2247 del codice civile delinea il contratto di società̀ come un accordo attraverso il quale due o più persone mettono a disposizione risorse o servizi per svolgere un’attività economica con l’obiettivo di condividere e distribuire i profitti conseguiti. La società semplice può svolgere, tuttavia, solo attività economiche che non abbiano natura commerciale, con l’eccezione dell’attività di impresa agricola – ammessa per espressa previsione normativa. L’attività agricola ha rappresentato per diversi decenni l’oggetto sociale tipico della società semplice, e solo in tempi relativamente recenti è stata progressivamente - ed ormai definitivamente – confermata la possibilità di costituire società semplici al fine di gestire e amministrare beni di natura patrimoniale; si tratta in particolare di tutti quegli investimenti in beni di diversa natura rispetto a quelli che compongono, ad esempio, l’azienda di famiglia. Ovviamente la gestione economica di detti investimenti non deve in nessun caso configurare un’attività commerciale.
Come le altre società, la società semplice consente di addivenire a tutti quei vantaggi che sono propri di un ente societario, il quale si sostituisce agli individui nella detenzione dei beni e consente di disciplinare con maggiore efficienza la gestione e la trasmissione degli stessi; trattandosi della forma societarie più semplice, essa è fortemente caratterizzata da minori incombenze amministrative. Gli utilizzi più frequenti che si riscontrano nella prassi riguardano: la gestione:
1. Di immobili, ovvero
2. Di patrimoni finanziari, fino ad arrivare a quelle società semplici utilizzate quale
3. Holding di partecipazioni1.
In questo documento accenneremo, senza presunzione di esaustività, alle caratteristiche di questo tipo societario che possono rilevarsi di particolare interesse nell’ambito della pianificazione patrimoniale.
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