Massima
Competente territorialmente a conoscere del reato di cui all'art. 5-septies, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che è reato finanziario contemplato da una legge diversa dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [che, per i reati nello stesso previsti, all'art. 18 detta regole speciali, confermando soltanto in via residuale l'individuazione della competenza per territorio con riguardo al giudice del luogo di accertamento del reato], è il giudice individuato ai sensi dell'art. 21, comma 3, legge 7 gennaio 1929 [norma secondo la quale "la competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è accertato”], il quale, stante il disposto dell'art. 210 disp. coord. c.p.p., continua ad applicarsi in deroga alle disposizioni generali previste dal codice di rito.
Il profitto del reato di cui all'art. 5-septies, d.l. n. 167/1990 deve essere individuato nelle somme non versate al Pubblico Erario per effetto della esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, ovvero per effetto della comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, nell'ambito del procedimento amministrativo di cui agli artt. 5-quater e seguenti d.l. n. 167/1990, trattandosi del vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito.
Bene giuridico tutelato dall'art. 5-septies d.l. 167/1990 è il corretto esercizio della funzione di accertamento demandata, nell'ambito del procedimento tributario regolamentato dagli artt. 5-quater e seguenti d.l. n.167/1990 e 1, comma 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Il caso
La Corte di appello confermava la decisione con cui il Tribunale aveva condannato l'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5-septies, d.l. 28 giugno 1990, n. 167 [convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227], per aver fornito, nell'ambito del procedimento amministrativo [c.d. “collaborazione volontaria”] di cui agli artt. 5-quater e seguenti d.l. n. 167/1990 [procedimento strumentale alla emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute, fuori dal territorio dello Stato, ovvero nel territorio nazionale, in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa tributaria], dati e notizie non corrispondenti al vero.
L'imputato interponeva ricorso per cassazione e, ai fini che qui interessano, denunciava l'inosservanza dell'art. 8, comma 1, c.p.p. e l'errata applicazione dell'art. 5-quater d.l. n. 167/1990 [e dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottati in attuazione della disciplina posta a regolamentazione della c.d. “procedura di collaborazione volontaria”], nonché la violazione dell'art. 5-septies d.l. n. 167/1990 e, sotto plurimi profili, vizio di motivazione.
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