1. Massima La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [di seguito, d.lgs. 150/2022], in quanto istituto di diritto penale sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi, pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., relativi a reati commessi in epoca anteriore a detta data.
2. Il caso Con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale condannava l'imputato per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7,d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 [di seguito d.lgs. 285/1992] e dichiarava l'improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di lesioni personali colpose.
Decidendo sull'impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di cui all'art. 189, comma 7,d.lgs. 285/1992 [con la formula “perché il fatto non costituisce reato”], confermando nel resto le statuizioni rese dal giudice di primo grado. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, censurando la sentenza del giudice d'appello nella parte in cui, erroneamente, aveva escluso l'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., invocata, dal medesimo imputato, sia con i motivi aggiunti, sia mediante le conclusioni scritte rassegnate, per l'udienza cartolare, nei termini di legge.
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