VEF&PARTNERS ha assistito con successo una primaria società italiana di recupero crediti in due distinti contenziosi tributari aventi ad oggetto la liquidazione dell’imposta di registro su decreti ingiuntivi emessi in favore della società cessionaria di crediti commerciali, ottenendo l’annullamento degli avvisi di liquidazione.
L’Agenzia delle entrate, infatti, aveva ritenuto che il provvedimento giudiziale con cui il debitore ceduto era stato condannato al pagamento nei confronti del cessionario di un debito per operazione soggetta ad IVA, dovesse scontare l’imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3% ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 8, e non, invece, come sostenuto dalla ricorrente, l’imposta in misura fissa (di Euro 200) in forza del medesimo art. 8, Nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.
Sosteneva l’Agenzia delle entrate che l’avvenuta cessione del credito commerciale impedisse l’applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, non potendosi riconoscere l’oggettiva natura di credito riveniente da operazione soggetta ad IVA a quello ceduto alla società di factoring.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Lombardia (già Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia), con due sentenze, passate in giudicato, ha, invece, accolto le argomentazioni della ricorrente in ordine alla soggezione ad IVA della prestazione da cui era scaturito il credito, e ha per l’effetto annullato integralmente gli atti impugnati, in applicazione del predetto principio di alternatività.
In questi contenziosi VEF&PARTNERS ha agito tramite un team composto dagli avv. Andrea Aliberti, Alessandro Massa e Maria Prisco.