1. Definizione
Il termine inglese “holding” deriva dal verbo to hold, che in italiano significa “detenere”. Questo termine straniero è entrato anche nel nostro vocabolario per definire quei veicoli – solitamente costituiti in forma di società – che hanno come scopo principale quello di operare investimenti ed in particolare detenere e gestire le partecipazioni in una o più società.
Nello specifico, il termine holding “di famiglia” individua quel soggetto giuridico che detiene e amministra gli investimenti familiari – in particolare le quote dell’azienda di famiglia – per conto di uno o più membri della famiglia stessa.
I diversi membri della famiglia possono essere direttamente soci della holding di famiglia, ovvero possono partecipare al capitale della holding attraverso veicoli dedicati al proprio ramo familiare (ad esempio: ulteriori holding o strutture di pianificazione della trasmissione delle quote nel tempo, quali i trust).
2. I principali vantaggi che derivano dalla costituzione di una holding di famiglia
Costituire una holding consente innanzitutto di porre rimedio a tutte quelle situazioni in cui i diversi membri della famiglia detengono personalmente determinati beni, in particolare quelli “condivisi” tra gli stessi.
La frapposizione dello schermo societario, e lo “scambio” che ne consegue – ossia la circostanza di ricevere una quota di partecipazione nella società holding a fronte del venir meno della proprietà diretta di un determinato bene, permette di conseguire molteplici vantaggi.
In primo luogo, il venir meno della proprietà personale di uno specifico bene (a fronte della costituzione di uno schermo societario) consente di separare i rischi personali da quelli che derivano o possono affliggere il bene detenuto (azienda, immobile etc.).
In secondo luogo, attraverso una redazione accurata e non ciclostilata dello statuto sociale della holding (eventualmente arricchito di un patto parasociale), è possibile stabilire alcune importanti “regole del gioco”, ad esempio:
> riguardo alla gestione ordinaria e straordinaria dei beni investiti tramite la holding (per esempio definire chi compone l’organo amministrativo e su quali materie ha potere quest’ultimo e per quali materie è competente invece l’assemblea dei soci);
> Definire o condizionare la circolazione delle quote della holding al fine di risolvere eventuali future situazioni di conflitto tra i membri della famiglia.
In terzo luogo, la presenza di una holding potrebbe rendere più semplice e vantaggiosa la liberazione di risorse in eccesso prodotte in azienda o da uno specifico bene (si pensi agli utili derivanti dalla riscossione degli affitti di una società immobiliare, ovvero la liquidità incassata dall’azienda di famiglia che eccede le esigenze di tesoreria, la quale può essere distribuita ai soci come utile). Queste risorse possono molto più agevolmente essere distribuite alla holding, la quale potrà decidere se investirle in altre iniziative economiche ovvero distribuirle a sua volta ai propri soci.
Più in generale, ma non da ultimo per importanza, mediante la holding è possibile rendere più agevole – ed in taluni casi anche fiscalmente meno onerosa – la circolazione dei beni sottostanti alla holding, poiché tale circolazione (si pensi alla cessione dell’azienda di famiglia) può avvenire attraverso la cessione delle quote.
Di norma quando si approccia al tema della costituzione di una holding familiare è possibile addivenire, anche in neutralità fiscale, ad una più generale riorganizzazione del patrimonio familiare e aziendale, che prelude ad un’ottimizzazione delle eventuali scelte future. In tali occasioni è buona regola predisporre il patrimonio affinché la holding detenga partecipazioni in diversi rami ben divisi del patrimonio per consentire una più agevole e rapida dismissione dei beni che possono essere oggetto di cessione da quelli che si desidera mantenere.
Poiché la conservazione e la tutela del patrimonio passano anche attraverso un più lineare passaggio del patrimonio familiare nel tempo, il ricorso ad una o più holding – e quindi la possibilità di ragionare in termini di quote societarie e non di singoli beni direttamente detenuti – consente di agevolare anche i trasferimenti di beni che avvengono per successione, evitando peraltro che singoli beni possano divenire og- getto di comunione ereditaria.
L’ulteriore passaggio in termini di pianificazione che la creazione di una o più holding presuppone, può consentire infine di regolamentare nel tempo chi e come, fra i membri della famiglia (presenti e futuri) avrà (a) la proprietà dei beni, (b) chi li dovrà/ potrà governare, amministrare, e chi (c) potrà trarne beneficio attraverso la mera percezione dei soli frutti.
3. La scelta del tipo societario
Le holding familiari possono essere costitute nelle diverse forme, limitandoci agli istituti di diritto italiano, previsti dal codice civile. In relazione a patrimoni molto diversificati coesistono, di norma, più strutture di holding, costituite in diverse forme; il ricorso ad un tipo societario piuttosto che a un altro è frutto di una necessaria analisi obiettivi/costi/benefici.
Diversi, infatti, sono i fattori che contribuiscono a tale scelta; ad esempio, in una riorganizzazione articolata che porti ad una durevole ridefinizione del patrimonio familiare trova maggior riscontro il ricorso all’utilizzo della forma della società a responsabilità limitata (Srl). Tale tipo societario consente in effetti una maggiore libertà nella definizione dello statuto, nonché una limitazione della responsabilità al capitale sociale. Inoltre, quando le riorganizzazioni coinvolgono principalmente società di capitali, è possibile fruire di norme agevolative che consentono, se soddisfatte determinate condizioni, di operare la riorganizzazione, nonché la costituzione della holding, in neutralità fiscale.
D’altro canto, in funzione dei beni che si intende tutelare, i ragionamenti debbono essere evidentemente allargati, tenendo presente che – ad esempio – le società di persone hanno costi di gestione inferiori, e le quote (perlomeno quelle che non siano di puro capitale) sono più difficilmente oggetto di misure o provvedimenti, quali il pignoramento, contrariamente alle quote di Srl.
Continuando in queste brevi considerazioni, si noti come in sede di apertura di una successione, se non previsto diversamente a livello statutario, gli effetti della morte di un socio sono diversi in un caso (società di capitali) rispetto all’altro (società di persone), poiché nel primo vi è la trasmissione ereditaria per successione della quota, nel secondo sorge meramente un diritto alla liquidazione della quota in capo agli eredi. Nel mondo delle società di persone, infine, esiste il contratto di società semplice, che ha costi di gestione ulteriormente ridotti, e che fiscalmente consente un’attività economica, purché non sia commerciale, senza che trovi applicazione la normativa delle società di comodo, normativa quest’ultima che si applica alle sole società commerciali e che presume una redditività minima in considerazione del mero possesso di determinati beni.
4. Conclusioni
Come abbiamo visto, il ricorso ad una holding familiare porta a notevoli vantaggi, spesso sottovalutati per una comprensibile scarsa propensione ad approfondire queste tematiche.
Naturalmente nessun abito assolve alla sua funzione in modo ottimale per tutte le stagioni, motivo per cui, a fronte dell’evidente opportunità di valutare la costituzione di una holding familiare, è senza dubbio necessario l’intervento di un gruppo di professionisti che accompagni la famiglia negli aspetti tecnici di questo percorso, aspetti che – è opportuno ribadire – sono tutt’altro che banali.