Le misure qui più strettamente interessanti sono quelle contenute nella Parte I della legge e concernono la riduzione della pressione fiscale, le disposizioni in materia di entrate, le misure di sostegno in favore del contribuente e altre misure fiscali.
In particolare, rileva qui segnalare che VEF&P presta consulenza e assistenza ai Clienti per valutare e dare esecuzione a quelle misure battezzate di “tregua fiscale”, ossia tutte quelle disposizioni, contenute nei commi da 155 a 255, mediante le quali il legislatore – come già accaduto periodicamente in passato – consente al contribuente di chiudere la partita col Fisco definendo non solo contenziosi già pendenti ma persino violazioni che non sono ancora state contestate.
Passiamole in rassegna in modo necessariamente didascalico.
Regolarizzazione delle irregolarità formali
Con il versamento in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024 dell’importo di euro 200 per ogni periodo di imposta a cui si riferiscono, è possibile regolarizzare le violazioni, commesse fino al 3.10.2022, di obblighi di natura formale che, cioè, non rilevano per la determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento ai fini Irpef, Ires, Iva e Irap, addizionali, imposte sostitutive, crediti di imposta e ritenute alla fonte (si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui proporzionare la sanzione, sono previste pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa). Per un elenco, ampio seppure non esaustivo, delle violazioni “formali” che possono essere sanate è bene che si faccia riferimento alla Circ. n. 2/E del 27.01.2023.
Sono, tuttavia, escluse dalla regolarizzazione le violazioni concernenti gli obblighi imposti dal c.d. monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW e relative a Ivie e Ivafe); quelle oggetto di atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di “voluntary disclosure”; quelle già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 01.01.2023.
Il versamento degli importi deve essere accompagnato alla rimozione delle irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Certamente di maggior respiro appare la facoltà di ravvedere tutte le violazioni – purché diverse da quelle per le quali è già prevista una disciplina specifica nella stessa legge di bilancio – concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e commesse nelle dichiarazioni validamente presentate per i periodi di imposta fino al 31.12.2021 ancora accertabili. Rispetto a quello operoso “ordinario”, il ravvedimento speciale comporta il beneficio del pagamento della sanzione nella misura del diciottesimo del minimo edittale irrogabile secondo la legge, oltre, ovviamente, all’imposta e agli interessi dovuti, nonché la possibilità di estinguere il dovuto ratealmente. Il pagamento può essere effettuato anche tramite la compensazione e, al contempo, limitatamente agli elementi variati con la dichiarazione integrativa, esso determina – è bene ricordarlo – l’allungamento dei termini di accertamento ordinari. Anche per questa misura vige il divieto di utilizzo per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Possono essere definiti in modo agevolato gli atti dell’accertamento con adesione relativi a:
i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.03.2023;
gli avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 01.01.2023 nonché quelli notificati entro il 31.03.2023;
gli inviti al contraddittorio previsti dall’art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31.03.2023.
Anche questa forma di sanatoria non può essere utilizzata per definire gli atti emessi a seguito della voluntary disclosure
In caso di adesione, si accede al beneficio dell’applicazione della sanzione prevista nella misura di 1/18 di quella irrogata, fermo restando la debenza delle somme a titolo di imposte e interessi.
A differenza di quello ordinario, nel ravvedimento speciale le somme dovute possono essere versate anche fino a un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione dell’interesse al tasso legale (dal 01.01.2023 pari al 5% annuo).
Il versamento dell’importo o della prima rata determina il perfezionarsi della definizione, con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento di una delle rate successive, l’Agenzia procederà a riscuotere l’importo dovuto in base alla definizione, con le sanzioni previste dall’art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Entro giugno 2023, possono essere definite molte delle liti tributarie pendenti nei vari gradi di giudizio, anche in sede di rinvio, con l’esclusione delle liti di rimborso o diniego di agevolazioni ma che possono riguardare anche atti della riscossione e non soltanto atti impositivi.
Innanzi tutto, occorre che il giudizio penda nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o delle Dogane e che questa sia parte del giudizio (quantomeno sia stata chiamata). Viceversa, le liti tributarie con gli enti territoriali potranno essere definite solo qualora l’ente interessato decida di applicare anche ai propri atti le norme sulla definizione.
La lite deve essere pendente, per tale intendendosi che l’atto introduttivo del giudizio sia stato almeno notificato entro il 01.01.2023 e che non sia intervenuta una pronuncia definitiva.
La volontà di definire va manifestata tramite domanda inviata all’Agenzia controparte. In caso di ricorso cumulativo (che impugni più atti) occorre presentare tante domande quanti sono gli atti impugnati. Il termine entro il quale presentare la domanda è il 30.06.2023 e nello stesso termine va effettuato il versamento di quanto dovuto, con possibilità di versamento rateale.
Gli importi dovuti sono parametrati in percentuale – (100%, 90%, 40%, 15%, 5%) sul valore della controversia, quale stabilito dall’art. 12, d.lgs. 546/1992 che considera il valore del solo tributo al netto di interessi e sanzioni (in caso di controversia relativa esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dall’importo di queste) – che varia in funzione dello stato, del grado e dell’esito più recente della lite che si intende definire.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento, entro il 30.06.2023, dell’importo dovuto (o della prima rata). In caso di omesso versamento delle rate successive, si applicano le disposizioni dell’art. 15-ter sopra ricordate.
Particolare attenzione va prestata alla circostanza che sono sospesi per 9 mesi i soli termini per impugnare le pronunce giurisdizionali che scadono tra il 01.01.2023 e il 31.07.2023, mentre non sono sospesi tutti gli altri termini né le controversie definibili: a tal fine, il difensore del contribuente dovrà presentare apposita istanza al giudice, determinando la sospensione fino al 10.07.2023. Il giudice, verificata la domanda e il versamento del dovuto, dichiara estinto il giudizio. Tuttavia, entro il 31.07.2024, l’Agenzia avrà termine per verificare l’ammissibilità e la correttezza della definizione (domanda e versamento dell’intero importo o della prima rata) dovendo, in caso contrario, notificare il diniego alla definizione che potrà essere impugnato dinnanzi allo stesso giudice che ha pronunciato l’estinzione.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
È una forma alternativa di conciliazione che riguarda esclusivamente gli atti impositivi (dunque, non quelli della riscossione) per i quali pende giudizio avanti una Corte di merito (dunque, non in Cassazione). Qualora le parti raggiungano un accordo conciliativo (che può essere anche parziale e quindi non porre fine del tutto alla lite), in luogo delle sanzioni applicabili ordinariamente (40% o 50%, secondo il grado di pendenza), si applicano le sanzioni nella misura di 1/18. Anche in questo caso, il pagamento può essere effettuato in forma rateale.
Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione
Nelle liti pendenti in Cassazione aventi a oggetto atti impositivi (non della riscossione) intentate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha diritto a un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge qualora raggiunga un accordo transattivo con la controparte e versi, in questo caso senza possibilità di rateizzare, l’importo dovuto per sanzioni, interessi e sanzioni ridotte. La controversia si estingue tramite rinuncia al ricorso depositata entro il 30.06.2023.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
Sempre limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di adesione o di acquiescenza all’accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché di reclamo o mediazione, conciliazione, purché per questi importi non siano ancora stati notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione al pagamento. La regolarizzazione si avvia con il versamento della sola imposta dovuta in base ai suddetti atti, può essere versata anche ratealmente ma produce effetti solo in caso di versamento integrale dell’importo (in unica soluzione o ratealmente dovuto).
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022
I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 possono essere definiti in forma agevolata, anche qualora interessati da precedenti definizioni (rottamazione uno, bis, ter, saldo e stralcio, etc.). La rottamazione 2023 prevede che, in caso di definizione, devono essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; non sono dovute le sanzioni comprese nei carichi, né gli interessi di mora (art. 30, comma 1, d.P.R. 602/1973) né le sanzioni di cui all’art. 27, comma 1, d.lgs. 46/1999 ma, diversamente dalle precedenti, non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo né tampoco le somme maturate per aggio di riscossione. Gli importi dovuti possono essere versati anche ratealmente e, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata, si verifica l’inefficacia della definizione. Tuttavia, diversamente dalle precedenti rottamazioni, ciò non preclude la possibilità del debitore inadempiente di rateizzare il debito per il quale si è verificata l’inefficacia della definizione. Qualora il contribuente abbia proceduto a precedenti versamenti parziali, si dovrà tenere in considerazione, a deconto, esclusivamente delle somme pagate a titolo di capitale, spese di procedure, non già di quelle versate a titolo di aggio e interessi. Per poter avviare il procedimento in parola, il contribuente ha termine sino al 30.04.2023 per inviare all’agente della riscossione, con modalità telematiche, la dichiarazione di adesione alla definizione, indicando numero delle rate e la pendenza di eventuali contenziosi sui carichi in via di definizione con impegno a rinunciarvi. Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione dovrà comunicare l’importo dovuto complessivamente e per le singole rate, con le scadenze. A seguito della presentazione della dichiarazione all’agente, si verificano alcuni “benefici” relativi alle azioni esecutive in corso, nonché, ad es., ai fini del DURC. L’estinzione delle procedure esecutive avviate si verifica, viceversa, con il pagamento della prima rata o dell’intero importo (in caso di pagamento in unica soluzione).
L’Agenzia delle Entrate sta compiendo tutti gli sforzi necessari per pubblicare i provvedimenti ai quali, in alcuni casi, l’accesso alle varie misure di “tregua fiscale” è subordinata. Tuttavia, il consiglio per tutti è di avviarsi per tempo per valutare approfonditamente i risvolti della forma di definizione che potrebbe interessare.