La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto la cd. “IRES premiale”.

Si tratta di un’agevolazione consistente nell’applicazione, per il solo 2025, di un’aliquota IRES ridotta –al 20% anziché al 24% – sul reddito d’impresa dichiarato, della quale possono fruire le società e gli enti residenti che svolgono attività commerciale; non sono in ogni caso ammessi al beneficio le società e gli enti posti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria o che determinano il proprio reddito imponibile, anche solo parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Per fruire dell’agevolazione, l’impresa deve destinare ad apposita riserva una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sicché si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione dell’agevolazione non solo le società che abbiano distribuito utili in misura eccedente rispetto a tale limite, ma altresì quelle che non abbiano realizzato alcun utile nel 2024 nonché, ovviamente, quelle costituite nel 2025.

In secondo luogo, è necessario che, entro il 31 ottobre 2026 (data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), vengano eseguiti investimenti qualificati per un importo corrispondente almeno al 30% della suddetta quota destinata a riserva di utili 2024, nonché al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, e, in ogni caso, deve trattarsi di una somma complessiva non inferiore a 20.000 euro.

Gli investimenti qualificati si identificano con l’acquisto – anche mediante contratti di locazione finanziaria – di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato di cui agli allegati A e B alla L. n. 232/2016 (cd. “beni 4.0”) e di cui all’art. 38, D. L. n. 19/2024 (cd. “beni 5.0”).

Vengono altresì poste determinate condizioni relative al livello occupazionale.

In particolare, è necessario che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento occupazionale nella misura pari almeno all’1% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, l’impresa non può aver fatto ricorso, durante il 2024 o il 2025, alla cassa integrazione guadagni (salvi i casi di integrazione salariale ordinaria ex art. 1, co. 11, lett. a), D.lgs. n. 148/2015).

È prevista la decadenza dal beneficio, con conseguente recupero dell’imposta risparmiata, allorché la quota di utile destinata a riserva sia distribuita entro il 31 dicembre 2026, ovvero i beni-investimento vengano, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto, dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

Per le società che partecipano a un consolidato fiscale, viene stabilito che l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, venga utilizzato dalla società controllante, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione, ai fini della liquidazione dell’imposta di gruppo.

Nei casi in cui sia stata esercitata l’opzione della trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.