Con l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, è stato introdotto nel Codice civile l’art. 2506.1.

La disposizione in parola, ai sensi dell’art. 56 del decreto citato, è entrata in vigore il 22 marzo scorso.
Tale norma rientra tra quelle introdotte nell’ordinamento italiano al fine di dare recepimento alla Direttiva 2019/2121 del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva UE 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

L’art. 2506.1 c.c. prevede che la scissione possa avvenire anche mediante scorporo, ovvero attraverso l’assegnazione alla società scissa delle partecipazioni della società beneficiaria del patrimonio trasferito a seguito dell’operazione.
In ciò la scissione con scorporo si differenzia, pur senza sovrapporsi, da quella regolata dalle norme del Codice civile preesistenti.

Questa nuova forma di scissione, infatti, in base al tenore letterale della norma, parrebbe rappresentare un’alternativa al conferimento, praticabile, tuttavia, solo nell’ipotesi in cui la beneficiaria sia neocostituita.
Anche se v’è da rilevare che siffatta limitazione, con ogni probabilità, sia stata introdotta unicamente per evitare di incorrere in un eccesso di delega, siccome facilmente superabile attraverso successive operazioni straordinarie, eventualmente concatenate allo scorporo.

Nello specifico, coerentemente agli effetti previsti dalla nuova fattispecie, l’art. 2506.1 dispone che il progetto di scissione effettuata mediante scorporo può omettere le relazioni e le previsioni stabiliti dalla normativa vigente, che siano incompatibili con le nuove disposizioni; in tale documento, pertanto, non dovranno essere riportati, tra l’altro, i dati previsti dai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-ter c.c.

Conseguentemente, nel progetto di scissione tramite scorporo non sarà necessario indicare quanto previsto nell’art. 2501-ter, primo comma, in particolare:

i.     nel n. 3), in merito al rapporto di cambio delle azioni o quote e all’eventuale pattuizione di un conguaglio in danaro;

ii.    nel n. 4), con riguardo alle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società beneficiaria della scissione;

iii.   nel n. 5), in merito alla data dalla quale le predette azioni o quote (della società beneficiaria della scissione) partecipano agli utili;

iv.   nel n. 7), in relazione al trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

D’altra parte, prendendo in considerazione i profili fiscali della nuova operazione, ci si auspica che l’Agenzia delle Entrate, in assenza di una specifica regolamentazione normativa, per completezza di quadro, si esprima quanto prima in ordine agli effetti della scissione con scorporo, ai fini sia delle imposte dirette, sia di quelle indirette.

Il tema appare tanto più critico laddove l’operazione avesse ad oggetto attività che non costituiscano rami d’azienda e partecipazioni. In tale ipotesi (conferimento di attività diverse da rami d’azienda e partecipazioni), infatti, ai fini delle imposte sui redditi, il conferimento rappresenta sempre un’operazione realizzativa, a differenza della scissione che (se effettuata tra società con sede nella UE) non lo è. Con riguardo alle imposte indirette, se la conferente è una società, il conferimento di attività diverse dal ramo d’azienda è sempre operazione che rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al contrario della scissione, nell’ambito della quale i trasferimenti da scissa a beneficiaria sono, in linea di principio, fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Sempre per quanto riguarda i profili fiscali della scissione con scorporo, un altro elemento di incertezza è rappresentato dal costo fiscalmente riconosciuto da assegnare alla partecipazione nella beneficiaria assegnata alla scissa. Sul punto la prassi vigente in tema di scissioni non soccorre, atteso che prevede una suddivisione del costo fiscalmente riconosciuto tra partecipazione nella scissa e partecipazione nella beneficiaria sulla base del valore effettivo del patrimonio netto trasferito a quest’ultima; tale interpretazione, tuttavia, è per sua natura inapplicabile al caso della scissione con scorporo, considerato che, a seguito della stessa, la scissa riceve una nuova partecipazione in una società neocostituita, in assenza di una partecipazione preesistente.

Sul tema, al fine di evitare incertezze ed arbitraggi potrebbe essere opportuno, attraverso uno specifico intervento normativo, sia in tema di imposte dirette che indirette, allineare le disposizioni che regolano le operazioni di conferimento e quelle applicabili alla scissione con scorporo.